1. Le funzioni degli uffici scolastici consolari sono le seguenti:
a) mediazione tra l'utenza e la realtà linguistico-culturale italiana per favorire il mantenimento o la riscoperta delle proprie radici culturali;
b) mediazione tra l'utenza e la realtà socio-culturale del Paese ospite, in una relazione paritetica di scambio e di scoperta reciproci;
c) mediazione tra l'utenza e le strutture sociali di appoggio, italiane e locali, al fine di evitare l'emarginazione scolastica e sociale.
2. In rapporto alle funzioni di cui al comma 1 gli uffici scolastici consolari, di concerto con le rappresentanze diplomatiche e consolari e sulla base delle indicazioni dell'Agenzia, svolgono i seguenti compiti:
a) orientare le scelte sul territorio, fissando gli obiettivi sulla base dell'analisi dei bisogni riscontrati;
b) valutare, sulla base delle risultanze dell'attività di cui alla lettera a), l'efficacia e la validità degli interventi scolastici proposti da enti e da associazioni;
c) monitorare l'andamento delle attività di cui alla lettera a), valutando la corrispondenza dei risultati agli obiettivi fissati;
d) selezionare e assumere con concorso pubblico il personale scolastico destinato ad iniziative proposte da enti e da associazioni.